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ENPAM - COVID-19

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02 April 2020
DIRETTIVE ENPAM SU FONDI STANZIATI AI MEDICI E AGLI ODONTOIATRI

DI SEGUITO LE VARIE DISPOSIZIONI DELL'ENPAM IN MERITO AGLI AIUTI PREVISTI PER I MEDICI E GLI ODONTOIATRI. IL SITO DELL' ENPAM E' IN CONTINUO AGGIORNAMENTO PERTANTO SI CONSIGLIA DI VISIONARE DIRETTAMENTE ANCHE IL PORTALE DELLA FONDAZIONE https://www.enpam.it/

INDENNIZZO STATALE 600 EURO

I medici e gli odontoiatri possono chiedere all’Enpam l’indennizzo statale di 600 euro destinato ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli Enti di previdenza privati.

La domanda può essere presentata a un solo Ente di previdenza obbligatoria. L’indennità è cumulabile con il bonus Enpam per Covid-19.

I ministeri hanno stabilito che chi fa richiesta deve autocertificare di essere:

  • lavoratore autonomo/libero professionista;
  • non titolare di pensione;
  • di rientrare in determinati limiti di reddito e di aver subìto limitazioni dell’attività o riduzioni del reddito (si veda Limiti di reddito)
  • di non percepire o aver richiesto prestazioni incompatibili con quest’indennità (si veda Incompatibilità)

Occorre aver avuto un reddito complessivo (riferito al 2018, inclusi canoni a cedolare secca):

  • non superiore a 35.000 euro per gli iscritti che dichiarano di aver subìto una limitazione dell’attività a causa dei provvedimenti restrittivi emanati per l’emergenza epidemiologica da Covid-19;

oppure

  • tra 35.000 e 50.000 euro per gli iscritti che dichiarano di aver subìto nel primo trimestre 2020 una riduzione del reddito di almeno il 33 per cento rispetto al reddito del primo trimestre 2019.

oppure

  • tra 35.000 e 50.000 euro per gli iscritti che hanno chiuso la partita Iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

 

Nella domanda non si dovrà indicare alcuna cifra, dunque in molti casi non sarà necessario fare calcoli.

  • Chi non è sicuro di rientrare sotto la soglia dei 35mila euro o dei 50mila euro annui tenga conto che questi importi si riferiscono all’anno di imposta 2018. Ogni volta che si parla di reddito complessivo, inoltre, bisogna includere anche gli eventuali canoni di locazione soggetti a cedolare secca (cioè la tassazione prevista dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 23/2011 e dall’articolo 4 del decreto legge n. 50/2017).
  • Per quanto riguarda la riduzione del 33% del reddito, i ministeri hanno specificato che bisogna confrontare quanto si è ricavato o percepito come compenso nel primo trimestre 2020, al netto delle spese sostenute nell’esercizio dell’attività, con quanto si è ricavato o percepito nel primo trimestre 2019, sempre al netto delle spese sostenute nell’esercizio dell’attività. Si applica il principio di cassa.
  • Con una formula, si può affermare che il requisito è soddisfatto se:
  • (ricavi e compensi primo trimestre 2020) – (spese sostenute) < [(ricavi e compensi primo trimestre 2019) – (spese sostenute)] – 33%

I ministeri hanno specificato che si deve autocertificare anche di non percepire il reddito di cittadinanza (decreto legge 28 gennaio 2019, n.4) o le indennità indicate nel decreto legge n. 18/2020 (articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96)

Cosa significa:

Non si può chiedere l’indennizzo statale di 600 euro se si percepisce:

  • il reddito di cittadinanza;
  • il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario (articolo 19) [riguarda lavoratori dipendenti];
  • il trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria (articolo 20) [riguarda lavoratori dipendenti];
  • il trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno in corso l’assegno di solidarietà (articolo 21) [riguarda datori di lavoro iscritti al Fondo integrazione salariale Inps];
  • il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga (articolo 22) [riguarda lavoratori dipendenti];
  • l’indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 27) [quest’indennità in ogni caso non può essere richiesta dagli iscritti all’Enpam];
  • l’indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (articolo 28) [ quest’indennità in ogni caso non può essere richiesta dagli iscritti all’Enpam];
  • l’indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (articolo 29) [riguarda lavoratori dipendenti];
  • indennità lavoratori del settore agricolo (articolo 30) [riguarda operai agricoli];
  • indennità lavoratori dello spettacolo (articolo 38, ', ', ', ');
  • indennità collaboratori sportivi (articolo 96).

Inoltre non si deve aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.

L’indennizzo statale dei 600 euro è invece compatibile con il bonus Enpam.

L’importo è di 600 euro (esente Irpef). Il sussidio è previsto al momento solo per il mese di marzo e verrà pagato secondo l’ordine cronologico delle domande presentate e accolte.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto legge n.18/2020, articolo 44

Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020 (pubblicato il 1° aprile 2020)

La domanda può essere presentata dal 1° al 30 aprile 2020 dall’area riservata. Una volta entrati, cliccare su Domande e dichiarazioni online e poi su Richiesta indennizzo statale Covid-19

BONUS ENPAM

L’Enpam verserà – con propri fondi – un’indennità a tutti i medici e odontoiatri che svolgono libera professione e che hanno avuto un calo del reddito importante a causa del Covid-19.

Chi può chiedere l’indennizzo?

Può chiedere il presente indennizzo l’iscritto:

  • che ha registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oppure nel minor lasso di tempo che intercorre tra il il 21 febbraio e la data della domanda, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019;
  • che nel 2019 ha versato contributi di Quota B relativa a redditi libero professionali prodotti nel 2018;
  • che non è titolare di pensione a carico dell’Enpam o di altri enti di previdenza obbligatoria;
  • che è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali obbligatori dovuti all’Enpam.

 

Misura dell’indennizzo

Per gli iscritti che hanno versato, nell’anno 2019 (redditi 2018, ', ', ', '), il contributo di “Quota B” sulla base dell’aliquota intera, l’indennizzo sarà di 1.000 euro mensili.

Per quelli che hanno versato il contributo con l’aliquota ridotta, l’importo dell’indennizzo sarà rideterminato tenendo conto del rapporto fra l’aliquota ridotta e l’aliquota contributiva ordinaria vigente nel medesimo anno.

Se la domanda è presentata per un periodo inferiore ai tre mesi (es. dal 21 febbraio al 4 aprile) l’indennità sarà riproporzionata per coprire il periodo che va dal 21 febbraio alla data di presentazione della domanda.

Durata

L’indennizzo sarà erogato per il periodo autocertificato e, comunque, per massimo tre mesi.

Se la richiesta è presentata per un periodo inferiore ai tre mesi (es. dal 21 febbraio al 4 aprile, ', ', ', '), per continuare a ricevere l’indennizzo è necessario fare una nuova domanda per autocertificare la riduzione del reddito nel periodo successivo.

Incompatibilità/Cumulabilità

L’indennizzo sarà riconosciuto solo per i periodi nei quali l’iscritto non ha fruito:

  • del sussidio riconosciuto per la quarantena ai sensi dell’articolo 5 “Interventi aggiuntivi per calamità naturali”, comma 4, del Regolamento delle prestazioni assistenziali aggiuntive del Fondo della Libera Professione – “Quota B” del Fondo Generale;
  • dell’indennità per malattia o infortunio prevista dal Regolamento a tutela dell’inabilità temporanea a favore degli iscritti alla “Quota B” del Fondo di previdenza generale.

L’indennizzo è, invece, cumulabile con le eventuali ulteriori provvidenze fruite dall’iscritto ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n. 18/2020.

SE PAGO A RATE LA QUOTA B SI PUO’ CHIEDERE L’INDENNIZZO?

SI. Chi paga la Quota B a rate è considerato in regola se risultano pagate le rate scadute prima della sospensione dei contributi decisa a causa dell’emergenza Covid-19.

COME CALCOLARE IL CALO DEL FATTURATO

Nella maggior parte dei casi non sarà necessario fare alcun calcolo per compilare l’autocertificazione. Spesso infatti l’impatto del Covid-19 ha portato a una riduzione del fatturato ben maggiore del 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019.

Chi invece fosse in dubbio, può calcolare il calo del proprio fatturato al momento della domanda facendo un rapporto rispetto al numero di giorni che sono trascorsi dal 21 febbraio 2020.

Ad esempio: se faccio domanda il 4 aprile vuol dire che sono passati 42 giorni dal 21 febbraio 2020. Nell’ultimo trimestre del 2019, invece, c’erano 92 giorni.

Quindi, se il fatturato dal 21 febbraio al 3 aprile diviso per 42, è calato del 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019 diviso per 92, allora il requisito è soddisfatto.

Tradotto in una formula, il requisito è soddisfatto se:

fatturato dal 21 febbraio al 3 aprile 2020/42 giorni < (fatturato ultimo trimestre 2019/92 giorni)-33%

Attenzione: Enpam pagherà il bonus dal 21 febbraio fino al giorno in cui si fa domanda. Per ricevere il pagamento dell’eventuale periodo successivo, occorrerà fare una nuova domanda.

La richiesta si fa direttamente tramite l’area riservata. Una volta entrati, cliccare su Domande e dichiarazioni online e poi su Richiesta bonus Enpam Covid-19

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Slittano dal 30 aprile al 30 settembre i termini per il pagamento dei contributi previdenziali.

Il posticipo riguarda sia la prima rata della Quota A di quest’anno sia la quarta rata della Quota B dell’anno scorso.

Slitteranno poi anche le date per le rate successive: le nuove scadenze delle rate di Quota A saranno infatti 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre. Infine, il versamento della quinta e ultima rata della Quota B del 2019 è stato posticipato al 30 novembre di quest’anno.

Le misure deliberate complessivamente interessano una platea di circa 365mila medici e odontoiatri e vanno oltre quelle stabilite dallo Stato, che per il momento ha rinviato i versamenti previdenziali solo fino al 31 maggio.

RINVIO ANCHE PER LE SOCIETÀ

È stato spostato al 30 settembre 2020 anche il termine per il versamento del contributo del 2% sul fatturato 2019 dovuto dalle strutture private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. La dichiarazione sul fatturato, gli abbattimenti e sui nominativi dei medici e degli odontoiatri potrà essere inviata entro lo stesso termine. Dal prossimo 2021 la scadenza tornerà ad essere il 31 marzo.

RINVIO RATE REGIME SANZIONATORIO

Per quanto riguarda i contributi del Fondo di previdenza generale (Quota A e Quota B, ', ', ', '), si segnala che i pagamenti derivanti da provvedimenti sanzionatori con scadenza 31 marzo, 30 aprile, 31 maggio, 30 giugno, 31 luglio e 31 agosto per quest’anno slitteranno di 6 mesi. Pertanto chi doveva pagare una rata unica o quella in scadenza il 31 marzo, potrà farlo entro il 30 settembre 2020; le rate successive slitteranno di conseguenza.

QUARANTENA

Per i medici e i dentisti che svolgono esclusivamente libera professione è stato confermato un contributo sostitutivo del reddito di 82,78 euro al giorno (circa 2.400 euro al mese) se sono stati costretti ad interrompere l’attività a causa di quarantena ordinata dall’autorità sanitaria. Il contributo, che rientra nelle tutele per calamità naturale, potrà essere richiesto con un modulo pubblicato oggi sul sito dell’Enpam, specifico per l’epidemia coronavirus.

Il consiglio di amministrazione ha introdotto una tutela simile anche per i medici e gli odontoiatri convenzionati costretti alla quarantena con provvedimento d’autorità. L’ente verserà un’indennità giornaliera per coprire i costi del sostituto o per compensare i mancati guadagni. Si tratta però di una misura che necessita dell’approvazione ministeriale per entrare in vigore. Nell’attesa è stato comunque pubblicato un modulo.

 

LINK CON LA TABELLA delle tutele per Medici e Dentisti affetti da Covid-19 o in quarantena

https://www.enpam.it/wp-content/uploads/Schema_misure_Covid19.pdf

 

Sezione enpam covid-19

https://www.enpam.it/comefareper/covid-19/

 

LINK con il riepilogo di tutte le misure di sostegno attivate per sostenere i medici e dentisti alle prese con l’emergenza Covid-19. Tra i provvedimenti adottati ci sono quelli approvati dall’Enpam, dal Governo e da enti mutualistici promossi o partecipati dall’Enpam.

https://www.enpam.it/2020/il-riepilogo-delle-misure-per-i-medici-e-gli-odontoiatri/