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ECM - COMUNICAZIONI

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30 July 2020
Chiarimenti sul ‘bonus’ di 50 crediti Ecm

(da Quotidiano Sanità)   Nei giorni scorsi la Camera ha convertito in legge il Decreto Scuola. Un testo che ha destato interesse, polemiche e non poche perplessità anche nel mondo sanitario a causa dell’inserimento di un ‘bonus’ di 50 crediti Ecm per l’anno 2020 in favore di medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti.
Il ‘bonus’ serve a completare i crediti formativi richiesti per il 2020? Altro dubbio è quello riguardante la formulazione dell’articolo 6, comma 2-ter, laddove si spiega che “i 50 crediti da acquisire, per l’anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l’attività di formazione continua in medicina (Ecm, ', ', ', '), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell’emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale”.
Ma è davvero così? In realtà anche per il triennio 2020-2022, come già avvenuto in precedenza, l’obbligo formativo è triennale e si richiede il raggiungimento di 150 crediti formativi. Non vi è alcun obbligo di acquisire 50 crediti l’anno per il raggiungimento del fabbisogno triennale. Non ci sono, cioè, limiti (né massimi, né minimi) sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni. Il professionista, però, dovrà acquisire almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale con la partecipazione a eventi Ecm erogati da provider accreditati.
La formulazione della norma appare quindi impropria, o quantomeno suscettibile di possibili fraintendimenti. Ciò che il decreto fa è, semplicemente, ridurre da 150 a 100 l’ammontare dei crediti formativi da ottenere nel triennio 2020-22I crediti ottenuti nel 2020 saranno quindi in ogni caso a tutti gli effetti validi non esistendo un ‘tetto’ di 50 crediti annui da raggiungere.
In tema di Ecm, è sì previsto un tetto massimo di crediti che è consentito acquisire, ma questo riguarda gli eventi ai quali il professionista partecipa come “reclutato”: il numero di crediti acquisiti mediante questi eventi non può eccedere un terzo del fabbisogno triennale complessivo. E si considera “reclutato” il professionista che, per la partecipazione a eventi formativi, beneficia di vantaggi economici e non economici, diretti e indiretti, da parte di imprese commerciali operanti in ambito sanitario, in quanto da queste individuato.
Per completare il proprio obbligo formativo è possibile maturare crediti Ecm anche con altri tipi di formazione quali: attività di docenza in corsi accreditati Ecm e formazione individuale (non si può superare il 60% del debito formativo individuale triennale, ', ', ', '); autoformazione (per non più del 20% del fabbisogno triennale complessivo).
Da ultimo, ricordiamo che è ancora possibile, per chi non ha ottemperato l’intero debito formativo Ecm nei trienni precedenti 2014-2016 e/o 2017-2019, “sanare” la propria posizione acquisendo i crediti formativi mancanti entro il 31 dicembre 2020.

 

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 

…..omissis

Art. 6

 

Misure  urgenti  per  lo  svolgimento  degli  esami   di   Stato   di

  abilitazione  all'esercizio  delle  professioni  e   dei   tirocini

  professionalizzanti e curriculari

 

  1. Qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato  di

emergenza, con uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'universita'  e

della ricerca possono essere definite, anche in deroga  alle  vigenti

disposizioni normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni

((del decreto legislativo 9 novembre 2007)), n. 206,  in  materia  di

riconoscimento delle qualifiche professionali, l'organizzazione e  le

modalita' della prima e della seconda sessione dell'anno  2020  degli

esami  di  Stato  di  abilitazione  all'esercizio  delle  professioni

regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica  5

giugno 2001, n. 328, delle professioni  di  odontoiatra,  farmacista,

veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed  esperto

contabile,  nonche'  delle  prove  integrative   per   l'abilitazione

all'esercizio della revisione legale.

  2. Con i  decreti  di  cui  al  comma  1  possono  essere  altresi'

individuate modalita' di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi

comprese modalita'  a  distanza,  per  le  attivita'  pratiche  o  di

tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni

di cui al comma  1,  nonche'  per  quelle  previste  nell'ambito  dei

vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero  successive

al conseguimento del titolo di studio, anche laddove  finalizzate  al

conseguimento dell'abilitazione professionale.

  ((2-bis. Per le finalita' di cui al comma 1 connesse  al  protrarsi

dello stato di emergenza, con decreto  del  Ministero  del  lavoro  e

delle politiche sociali, di concerto con il Ministero  della  salute,

possono essere definite, per la sessione  dell'anno  2020,  anche  in

deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,

n. 230, l'organizzazione  e  le  modalita',  ivi  comprese  quelle  a

distanza,  per  lo  svolgimento  degli  esami  di  abilitazione   per

l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei

medici autorizzati, nonche', anche in deroga alle disposizioni di cui

alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'organizzazione e  le  modalita',

ivi comprese quelle a distanza, per lo  svolgimento  degli  esami  di

Stato  per  l'abilitazione   all'esercizio   della   professione   di

consulente del lavoro.

  2-ter. I 50 crediti da  acquisire,  per  l'anno  2020,  da  medici,

odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualita' di dipendenti  delle

aziende ospedaliere, delle universita', delle unita' sanitarie locali

e  delle  strutture  sanitarie  private  accreditate  o  come  liberi

professionisti, attraverso  l'attivita'  di  formazione  continua  in

medicina (ECM, ', ', ', '), che costituisce requisito indispensabile per svolgere

attivita'  professionale,  come  disposto  dall'articolo  16-bis  del

decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  e  dalla  legge  24

dicembre 2007, n. 244, si intendono gia' maturati da coloro  che,  in

occasione dell'emergenza da COVID-19, abbiano continuato  a  svolgere

la propria attivita' professionale.))

……omissis…