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Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

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02 April 2021
Art. 4 DECRETO-LEGGE 1° aprile 2021, n. 44 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 79 del 01/04/2021

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.  178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture    sanitarie,    sociosanitarie     e socio-assistenziali,   pubbliche   e   private,    nelle    farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a  sottoporsi a  vaccinazione  gratuita  per  la  prevenzione   dell'infezione   da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti   obbligati.   La vaccinazione   è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano. 

  2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita. 

  3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine   professionale   territoriale   competente trasmette l'elenco degli iscritti, con  l'indicazione  del  luogo  di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma  in  cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con  l'indicazione del luogo di rispettiva residenza,  alla  regione  o  alla  provincia autonoma nel cui territorio operano. 

4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome,  per  il  tramite  dei servizi informativi  vaccinali,  verificano  lo  stato  vaccinale  di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi.  Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l’effettuazione   della   vaccinazione   anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di  vaccinazione  nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto,  la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle  disposizioni  in materia di protezione  dei  dati  personali,  segnala  immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi  dei  soggetti che non risultano vaccinati. 

  5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l’azienda sanitaria locale di residenza invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione  dell'invito,  la  documentazione  comprovante l'effettuazione della vaccinazione,  l'omissione  o  il  differimento della stessa ai sensi del comma  2,  ovvero  la  presentazione  della richiesta di  vaccinazione  o  l'insussistenza  dei  presupposti  per l'obbligo  vaccinale  di  cui  al  comma  1.  In  caso   di   mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto  termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente  l'interessato  a sottoporsi  alla  somministrazione  del  vaccino   anti   SARS-CoV-2, indicando  le  modalità  e  i  termini  entro  i   quali   adempiere all'obbligo  di  cui  al  comma  1.  In caso di presentazione   di documentazione attestante la richiesta  di  vaccinazione,  l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente  e comunque  non   oltre   tre   giorni   dalla   somministrazione,   la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. 

  6. Decorsi i termini di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell’obbligo vaccinale e,  previa acquisizione  delle  ulteriori  eventuali  informazioni   presso   le autorità  competenti,  ne  dà   immediata   comunicazione   scritta all'interessato, al datore di lavoro e  all'Ordine  professionale  di appartenenza.  L’adozione dell’atto   di   accertamento   da   parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione  del contagio da SARS-CoV-2. 

  7. La sospensione di cui al comma 6, è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza. 

  8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate  al  comma  6,   con   il   trattamento corrispondente  alle  mansioni  esercitate,  e  che,  comunque,   non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione  a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di  sospensione  di cui al comma 9, non è dovuta  la  retribuzione,  altro  compenso  o emolumento, comunque denominato. 

  9. La sospensione  di  cui  al  comma  6  mantiene  efficacia  fino all'assolvimento dell'obbligo  vaccinale  o,  in  mancanza,  fino  al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non  oltre  il 31 dicembre 2021. 

  10. Salvo in ogni caso il disposto dell’articolo 26,  commi  2  e 2-bis, del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui  al  comma  1  è  omessa  o  differita  e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro  adibisce i soggetti di  cui  al  comma  2  a  mansioni  anche  diverse,  senza decurtazione della retribuzione, in modo da  evitare  il  rischio  di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. 

  11. Per il medesimo periodo di cui al comma  10,  al  fine  di contenere il rischio  di  contagio,  nell'esercizio  dell’attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di concerto con  i  Ministri  della  giustizia  e  del  lavoro  e  delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

  12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.