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CONTRIBUTI ENPAM

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04 February 2011
NOTIZIE DALL'ENPAM FEBBRAIO 2011

QUOTA A – PAGAMENTO CONTRIBUTI

 

Nel mese di aprile Equitalia Esatri Spa di Milano avvierà l’attività di notifica degli                                avvisi di pagamento.

I contributi possono essere versati in 4 rate con scadenza:

- 30 aprile

- 30 giugno

- 30 settembre

- 30 novembre

o in unica soluzione entro il termine previsto per la prima rata di aprile.

Nel caso in cui l’avviso pervenga dopo la scadenza di una o più rate, il pagamento delle rate scadute dovrà essere eseguito entro 15 giorni dalla notifica.

In caso di smarrimento o mancato ricevimento dell’avviso di pagamento deve essere tempestivamente inoltrata ad Equitalia Esatri Spa tramite fax 02-64166617 o all’indirizzo email taxtel@equitaliaetr.it un’apposita richiesta completa di:

nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, recapito telefonico e copia documento di identità in corso di validità.

Anche gli iscritti che compiono 65 anni nel corso dell’anno 2011 possono effettuare il pagamento in unica soluzione o in 4 rate.

Il pagamento è dovuto fino al mese di compimento del 65° anno ed è calcolato sui mesi effettivi.

Coloro che si sono iscritti nel corso dell’anno 2010 agli Albi Professionali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri riceveranno un avviso di pagamento da parte di Equitalia Esatri Spa di Milano con l’indicazione dell’importo complessivamente dovuto alla Quota A del Fondo di Previdenza Generale per il 2010 e per il 2011. Anche in questo caso il pagamento potrà essere eseguito in forma rateale o in unica soluzione.

 

MANCATO PAGAMENTO CONTRIBUTO QUOTA A 2010 FONDO DI PREVIDENZA GENERALE

 

In caso di mancato pagamento anche parziale del contributo di Quota A il Concessionario provinciale della riscossione dei tributi territorialmente competente provvede, per l’intero importo o per l’importo residuo, alla notifica della cartella di pagamento.

Il versamento del contributo deve essere effettuato in unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

In caso di mancato versamento entro tale termine (60 giorni) il Concessionario della riscossione procederà all’avvio delle procedure esecutive.

In ogni caso è necessario attendere tale avviso e non provvedere al pagamento anche se in possesso dei bollettini RAV.

 

RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO QUOTA B (REDDITI PROFESSIONALI 2009)

 

Il vigente regime sanzionatorio, in caso di pagamento dei contributi oltre il termine regolamentare, prevede:

-         una sanzione in misura fissa pari all’1% del contributo, qualora il versamento sia effettuato entro 90 giorni dalla scadenza (29 gennaio 2011, ', ', ', ');

-         qualora il versamento sia effettuato oltre tale termine, una sanzione, in ragione d’anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) maggiorato di 5,5 punti, fino ad un importo massimo pari al 70% del contributo.

 

ATTESTAZIONI AI FINI FISCALI

Attestazione ai fini fiscali Riscatti

A tutti coloro che hanno effettuato versamenti a titolo di riscatto presso i vari Fondi, verrà inviata in tempo utile all’indirizzo di residenza l’attestazione di avvenuto pagamento.

Attestazioni ai fini fiscali Quota A e B

Sui bollettini RAV utilizzati per i versamenti della Quota A e sui bollettini MAV della Quota B è indicata la causale di versamento e quindi non è necessario presentare la richiesta di attestazione.

In caso di smarrimento dei bollettini le richieste devono essere inoltrate al Servizio Contributi tramite posta ordinaria a Fondazione ENPAM Via Torino, 38 – 00184 ROMA, ovvero, tramite fax al n. 06-48294913 e al numero 06-48294922.

Per poter ricevere l’attestazione tramite fax o presso un indirizzo diverso da quello di residenza è necessario allegare alla richiesta copia di un documento di identità in corso di validità.

 

DEDUCIBILITA’

 

I contributi previdenziali obbligatori sono ai fini IRPEF, interamente deducibili dall’imponibile fiscale ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera e, ', ', ', '), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con DPR n. 917 del 22/12/1986 modificato dal D. Lgs 18/02/2000 N. 47.

Sono pertanto interamente deducibili dal reddito: il contributo Quota A, il contributo Quota B, gli importi versati a titolo di riscatto, le somme corrisposte a titolo di ricongiunzione.