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18 April 2016
Prescrizione diretta degli esami consigliati da specialisti/dipendenti del SSN COMPITI del MEDICO DIPENDENTE/SPECIALISTA

A seguito numerose lamentele, pervenute all’Ordine da parte dei Medici di Medicina Generale, si ribadisce che:

  1. Non è compito del medico curante trascrivere gli esami richiesti dagli specialisti o medici dipendenti del SSN;
  2. I medici ospedalieri, che esercitano la libera professione, nell’esercizio della stessa, non possono usare il ricettario regionale

 

Queste le norme da rispettare:

 

Art. 51 - comma 5 - ACN 2005: qualora il medico specialista ritenga opportuno richiedere ulteriori consulenze specialistiche o ulteriori indagini per la risposta al medico curante, formula direttamente le relative richieste sul ricettario regionale previsto dalla legge 326/2003

Art. 51 - comma 7 - ACN 2005: le Aziende devono emanare disposizioni per la prescrizione diretta sul ricettario regionale da parte dello specialista di eventuali indagini preliminari agli esami strumentali, di tutti gli approfondimenti necessari alla risposta al quesito diagnostico posto, degli accertamenti preliminari a ricoveri o a interventi chirurgici (DM 30.6.1997 in GU n. 209 del 8.9.1997, ', ', ', '), nonché della richiesta delle prestazioni da eseguire entro 30 giorni dalla dimissione o dalla consulenza specialistica.

Tutte queste norme erano già contenute nel DPR n. 270/2000 all'art. 37, commi 5 e 7, per responsabilizzare i veri prescrittori al rispetto dei tetti di spesa programmati, come affermava già l'art 72, comma 6, del predetto decreto.

E’ quindi lo specialista o dipendente pubblico dei SSN che si fa carico della prescrizione diretta degli esami che lui stesso consiglia.

Pertanto lo specialista/dipendente pubblico è abilitato all’uso del ricettario regionale, che deve fornire l’Azienda, e ha il dovere d'ufficio di prescrivere direttamente gli accertamenti che ritiene necessari come parte integrante della sua prestazione, essendo inoltre deontologicamente scorretto delegare al medico di medicina generale sminuenti funzioni segretariali che esulano dai suoi compiti

Lo specialista dipendente che intenzionalmente disattende questo compito commette dunque una violazione disciplinare contrattuale e ordinistica e può incorrere nel reato di omissione d’atti d’ufficio (art. 328 CP, ', ', ', '), ipotesi che in caso di condotta recidivante non può essere ignorata dalle Direzioni Sanitarie Ospedaliere come ben spiega l'art. 40 CP affermando che non impedire che avvenga un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.( responsabilità riflessa dell’Azienda per “culpa in vigilando”)